Aspetti Giuridici del Naturismo |
| |
| |
Testo e relazione della proposta di legge sul naturismo 28.07.2004 (Testo e relazione della proposta di legge 28.07.2004) | |
|
Testo della proposta di legge sul naturismo | |
|
Articolo 1. | |
|
La presente legge disciplina la pratica del naturismo e la realizzazione di aree ad essa destinate. Si definisce naturismo l’insieme delle pratiche di vita all’aria aperta che, nel rispetto degli altri, della natura e dell’ambiente circostante, utilizzano il nudismo come forma di ricreazione e di sviluppo della salute fisica e mentale attraverso il contatto diretto con la natura. | |
continua | |
| |
Come comportarsi con le forze dell'ordine | |
![]() In breve ecco cosa fare:
| |
continua | |
| |
Istruzioni in caso di denuncia | |
|
La Legge italiana non vieta espressamente il nudismo. La Corte di Cassazione ha stabilito nel 2000, e per ben due volte, che non è reato nei luoghi in cui è consuetudine. Se tuttavia si viene denunciati ecco cosa fare per far valere i propri diritti. Il naturismo NON e' espressamente vietato dalla Legge italiana e viene praticato su molte spiagge. Estremamente importante è stata la Sentenza della Corte di Cassazione n.3557 del 2000 in cui si sancisce definitivamente che il naturismo non è reato nei luoghi in cui è consuetudine. | |
continua | |
| |
Sentenza della Corte di Cassazione n.3557 del 2000 (Sentenza Corte di Cassazione n.3557 del 2000) | |
|
ATTI CONTRARI ALLA PUBBLICA DECENZA - ESPOSIZIONE DEL CORPO NUDO SULLA PUBBLICA SPIAGGIA - COSTITUISCE VIOLAZIONE ALL'ART. 726 C.P. ( Cassazione - Sezione Terza Penale - Sent. n. 3557/2000 - Presidente U. Papadia - Relatore C. Grillo ) FATTO E DIRITTO Con la sentenza indicata in premessa, il Tribunale di Massa assolveva "perché il fatto non costituisce reato" H.R.H. dalla contravvenzione di cui all'art. 726 c.p., accertata il 21/8/95, "per avere compiuto in luogo pubblico atti contrari alla pubblica decenza denudandosi sulla spiaggia al cospetto di più persone". | |
continua | |
| |
Sentenza della Corte di Cassazione n.1765 del 2000 (Sentenza Corte di Cassazione n.1765 del 2000) | |
|
Corte Suprema di Cassazione Giurisprudenza Civile e Penale ATTI OSCENI - ART. 527 COD. PEN. - ESIBIZIONE DI ORGANI GENITALI MASCHILI AD UNA DONNA - DIVERSA RILEVANZA PENALE IN FUNZIONE DEL CONTESTO SOGGETTIVO IN CUI L'EVENTO E' CONCRETAMENTE INSERITO. (Cassazione - Sezione Terza Penale - Sent. n. 1765/2000 - Presidente U. Papadia - Relatore P. Onorato) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO l - Con sentenza del 10.2.1999, parzialmente riformando quella resa il 2.7.1998 dal pretore di Sondrio, la corte di appello di Milano ha dichiarato A. G. colpevole dei seguenti reati: | |
continua | |
| |
Sentenza di assoluzione a Guvano (SP) del 2000 | |
|
SENTENZA A SEGUITO DI DIBATTIMENTO Artt 544 e segg. - 549 C.P.P. SENTENZA N. 20564 IN DATA 10/10/2000 DEPOSITATA IL 24/11/00 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ll tribunale di La Spezia il Dott. Brusacà ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale CONTRO CANALE GABRIELE, nato a Genova il 20/02/1945, residente a Genova, Viale Canepa n.15/10 elett.te dom.to c/o Avv. Roberto Santamaria foro Genova PRESENTE LIBERO IMPUTATO della contravvenzione di cui all'art. 726 c.p. per avere, denudandosi in spiaggia pubblica, compiuto atti contrari alla pubblica decenza. Acc.to in Vernazza il 13/07/97. CONCLUSIONI Il Pm chiede che venga affermata la penale responsabilità dell'imputato e chiede la condanna alla pena di lire 300.000 di ammenda | |
continua | |
| |
Decreto di archiviazione a San Vincenzo (LI) del 1994 | |
| |
|
Decreto di archiviazione a San Vincenzo (LI) del 1994 | |
continua | |
| |
art.726 del Codice Penale | |
|
Art. 726 del Codice Penale (Atti contrari alla pubblica decenza): Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza e’ punito con l’ammenda da lire 500.000 a lire 5.000.000. Commenti:
| |
continua | |
| |
Assoluzione del giudice di pace di Grosseto del 2003 | |
| da Il Tirreno di mercoledì 18 giugno 2003 | |
SENTENZA DEL GIUDICE DI PACEIl nudismo non è reatoCompletamente assolti due turisti | |
continua | |
| |
Sentenze assolutorie per Marina di Alberese | |
|
Tutte le persone denunciate nel corso dell'estate 2003 per aver fatto naturismo a Marina di Alberese sono state assolte con formula piena. Questi le date e i numeri delle sentenze assolutorie del Giudice di Pace di Grosseto: - 17 giugno 2003: n. 109 e 110/03 (fra cui quella del nostro corrispondente Daniele Bedini); - 21 novembre 2003: N. 176/03; - 21 aprile 2003: n. 56 e 57/04; - 16 luglio 2004: due assoluzioni con sentenza da pubblicare. | |
continua | |
| |
Assoluzione del giudice di pace di Ancona del 2003 | |
| da Il Messaggero di Giovedì 15 Maggio 2003 | |
Sirolo. Pubblicate le motivazioni con cui il giudice di pace ha annullato le multe ai nudisti.Mancava una adeguata segnaletica. Ma l’ordinanza di divieto resta«Nudi ai Sassi Neri. Vi spieghiamo perché si può»di LETIZIA LARICI | |
continua | |
| |
Lettera alle forze dell'ordine | |
| |
Assoluzioni Alberese | |
|
Marina di Alberese: altre due assoluzioni aprile 2004 | |
|
Il 21 aprile 2004 altri due naturisti sono stati assolti con formula piena. Erano stati denunciati nel corso dell'estate 2002. Da quanto sappiamo TUTTE le persone giudicate per aver fatto naturismo a Marina di Alberese, nei pressi di Collelungo, sono state assolte con formula piena. Inoltre alcuni procedimenti a carico di naturisti sono stati addirittura archiviati. | |
continua | |
| |
Volantino S. Vincenzo | |
Fare naturismo sulla spiaggia del Nido dell’Aquila a San Vincenzo è un tuo diritto.Ecco perché:
| |
continua | |
|
|
Qui riceverai notizie riguardo associazioni nudisti e camping naturista. Inoltre, potrai approfondire temi come nudista. |
|
|